Convocazione assemblea di condominio: possibile utilizzare la mail?

L’art. 66, comma 3, disp. att. codice civile, indica come deve essere trasmesso l’avviso di convocazione della assemblea condominiale. Devono essere tassativamente utilizzati i seguenti mezzi: la posta raccomandata a.r., la posta elettronica certificata (PEC), il fax la lettera semplice consegnata a mano e controfirmata per conoscenza.

Non sono ammesse forme diverse da quelle appena elencate.

L’art. 77 disp. Att. codice civile stabilisce che quanto previsto dall’articolo 66, ossia le modalità di convocazione dell’assemblea, non può essere derogato.

In base a tali norme e secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale – Corte d’Appello) la delibera condominiale adottata da una assemblea convocata con mezzi diversi da quelli sopra elencati sarebbe invalida.

La logica che soggiace alle norme sopra richiamate consiste nel fatto che solo i mezzi di convocazione indicati dalla norma permettono di accertare il rispetto del termine di 5 giorni tra la data di ricevimento dell’avviso e quella della prima convocazione, e di accertare che il condomino abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria per la corretta convocazione dell’assemblea.

Può accadere che il condominio per risparmiare le spese delle raccomandate stabilisca che le convocazioni avvengano per mail ordinaria.

Occorre quindi fare una riflessione su possibili metodi di convocazione che non rendano la successiva delibera annullabile.

Possiamo osservare che per impugnare una delibera condominiale occorre avere un interesse ad impugnarla. Un interesse che deve essere individuale (appartenere specificatamente quindi al condomino che impugna).

Pertanto per rendere non impugnabile unna delibera a causa di una convocazione per mail una soluzione potrebbe essere quella di essere autorizzato precedentemente dal condomino e che tale condomino al ricevimento della mail di convocazione con tutta la documentazione allegata necessaria risponda per mail a sua volta dichiarando di aver ricevuto, aperto e letto il contenuto della mail di convocazione alla assemblea condominiale che dovrà tenersi il giorno ___ alle ore ___.

In tale ipotesi sarebbe quindi soddisfatta la ratio della norme che disciplinano la convocazione e il condomino difficilmente potrebbe dimostrare di avere un interesse alla impugnazione fondata esclusivamente sull’invio per mail della convocazione della assemblea.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *