Contatori individuali dell’acqua in condominio: possibilità e maggioranze

Per comprendere appieno la questione che stiamo affrontando, occorre premettere che in alcune zone del nostro paese negli edifici condominiali non ci sono singoli contratti di fornitura dell’acqua per ogni condomino, ma esiste un unico contratto che lega l’intero condominio con l’ente che gestisce la fornitura dell’acqua.

Da ciò derivano notevoli problemi nel caso in cui qualche condomino non paga regolarmente le spese condominiali, che in molti casi sono costituite in larga parte delle spese conseguenti al consumo idrico.

L’ente che gestisce la fornitura dell’acqua potrebbe, come accade in alcuni casi, interrompere la fornitura per inadempimento da parte dell’intero condominio nel pagamento delle somme dovute.

Ecco che appare assai conveniente sostituire l’unico contatore condominiale con tanti contatori e quindi tanti contratti di fornitura per ogni singolo condomino.

Ma nel condominio è possibile effettuare tale modifica e quali maggioranze ci vogliono?

Occorre innanzitutto dire che l’installazione è non solo consentita, ma prevista anche dalla legge vigente.

Fondamento normativo dell’obbligo

L’installazione dei contatori individuali è prevista dall’art. 146 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e dal DPCM del 4 marzo 1996, che impongono l’obbligo di installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa. Questa normativa deriva da direttive comunitarie volte a promuovere il risparmio idrico e il principio “chi consuma, paga”.

Non è necessaria delibera assembleare per autorizzare l’installazione

Il Tribunale di Milano ha chiarito con le sentenze n. 1280/2018 e n. 4275/2019 che non è necessaria una delibera assembleare che autorizzi l’installazione dei contatori individuali. Secondo i giudici milanesi, l’assemblea non può “decidere se” adempiere o meno a un obbligo già esistente per legge, poiché l’autorizzazione deriva direttamente dalla normativa superiore.

Tuttavia occorre porre attenzione al fatto che la installazione di nuovi contatori comporta una modifica dell’impianto idrico condominiale. Quindi in base al tipo di modifiche da apportare occorrono maggioranze diverse

Maggioranze necessarie per le modalità operative

Anche se non serve autorizzazione per l’installazione, potrebbero essere necessarie delibere assembleari per stabilire le modalità pratiche dell’intervento, specialmente se coinvolgono parti comuni. In questi casi dovrebbe occorrere:

– Maggioranza ordinaria (art. 1136, comma 2, c.c.): maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in prima convocazione

– Se l’intervento è considerato un’innovazione che comporta modifiche significative alle parti comuni, potrebbe essere necessaria la maggioranza qualificata dell’art. 1120 c.c. (maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio), ma la giurisprudenza tende a qualificare l’installazione come semplice miglioramento del servizio comune.

Ripartizione dei costi

I costi di installazione sono generalmente così ripartiti:

– Spese per il singolo contatore e opere private: a carico del singolo proprietario.

– Modifiche alle parti comuni dell’impianto idrico: ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi.

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