Locazione: pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore (inquilino)

Tale articolo è volto a far chiarezza sulle dinamiche relative al pagamento degli oneri accessori (come le spese condominiali) da parte del conduttore (inquilino) al proprietario del bene locato.

La fattispecie è disciplinata dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, la quale impone al conduttore di pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richiesta.

Quindi in base alla norma ora citata il proprietario (locatore) dovrà richiedere il pagamento degli oneri accessori (spese condominiali) al conduttore (inquilino).

Decorsi due mesi dalla richiesta, senza che il conduttore chieda al proprietario locatore l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi, il proprietario sarà quindi libero di agire per ottenere il pagamento di detti oneri accessori.

Infatti la Corte di Cassazione (Corte Cass. Civ. 29193/2021) ha avuto modo di affermare che deve reputarsi pacifico che la disposizione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, il quale impone al conduttore di pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive l’arco temporale entro il quale il detentore del bene locato (conduttore – inquilino) può esercitare il diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.

Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Cass. 13/11/2019, n. 29329; Cass. 24/01/1996, n. 540; Cass. 24/11/ 1994, n. 9980).

Detto questo, occorre fare una precisazione in merito alla posizione del locatore (proprietario del bene locato):

– costui, decorsi due mesi dalla richiesta di pagamento senza ricevere alcuna richiesta specifica in merito dal conduttore, sarà libero di agire in giudizio per il recupero delle somme;

– tuttavia la mera richiesta di pagamento non esonera il proprietario dal dover provare in giudizio la propria pretesa creditoria e quindi l’esistenza degli oneri accessori di cui si chiede il pagamento; pertanto ove il conduttore convenuto in giudizio contesti che il locatore abbia sostenuto le spese richiestegli, spetta al locatore l’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.

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