MODIFICA DELLE TABELLE MILLESIMALI

La fattispecie della rettifica e modifica delle tabelle millesimali è disciplinata dall’art. 69 disp. att. c.c:

“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”.

Per comprendere quanto affermato dall’articolo ora visto occorre distinguere tra due tipi di tabelle millesimali:

– quelle di origine convenzionale, che stabiliscono la ripartizione delle spese con criteri alternativi a quelli legali, per le quali occorre l’unanimità in assemblea;

– tabelle non convenzionali che invece ripartiscono le spese in base ai criteri legali, per la cui modifica occorre la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, qualora sussistano quei presupposti previsti dall’art. 69 disp. att. c.c. (un errore nelle tabelle, modificate condizioni nell’edificio condominiale, sopraelevazione, modifiche delle unità immobiliari – che comportino una alterazione maggiore di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino).

Da quando si applica la nuova tabella

Se la modifica avviene in assemblea, dalla delibera della assemblea di condominio. Sino a che l’assemblea non approva le tabelle modificate, continueranno ad essere usate quelle approvate in precedenza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 agosto 2022, n. 24085 ha avuto modo di stabilire che l’assemblea non può conferire all’amministratore o ad un tecnico un mandato diretto a correggere eventuali errori delle tabelle millesimali da essa approvate, per poi utilizzarle senza una apposita delibera di approvazione.

Se la modifica avviene in giudizio invece le nuove tabelle si applicheranno con il passaggio in giudicato della sentenza che le determina. Sentenza la cui efficacia però retroagisce al momento della domanda giudiziale con cui è stato iniziato il giudizio. Ciò vuol dire che fino al passaggio in giudicato della sentenza si dovranno usare le vecchie tabelle millesimali. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza si applicheranno le nuove e i condomini che hanno beneficiato delle nuove tabelle potranno chiedere che gli vengano restituite le somme pagate e non dovute da quando hanno proposto la domanda al giudice.

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